La Corte di Cassazione, accogliendo le argomentazioni addotte dall’Avv. Francesco A. Logoluso a supporto della posizione difensiva del proprio assistito, ha rigettato il ricorso dell’ex coniuge avverso la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Bari.
La Suprema Corte, in particolare, ha sancito il principio per cui la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
La Corte ha osservato che lo stesso disconoscimento della parte, contro la quale il materiale fotografico allegato alla relazione investigativa viene prodotto, non esclude l’autonoma valutazione della veridicità di tale documentazione da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi di prova.
Inoltre, riportandosi al principio già consolidato in tema di addebito della separazione, la Corte ha ribadito che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.
Si allegano, altresì, le sentenze di merito di primo e secondo grado.